Onorevoli Colleghi! - Il crescente impegno del nostro Paese nell'ambito delle operazioni internazionali di mantenimento e di imposizione della pace nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria ha determinato negli ultimi anni la necessità di definire un quadro normativo più adeguato a tali esigenze. In particolare, con la presente proposta di legge è prevista la necessità di una stringente definizione legislativa degli ambiti di intervento delle operazioni e delle missioni in modo da garantire, da un lato, un più incisivo controllo del Parlamento e, dall'altro, la disciplina della materia da parte di una fonte di rango primario. Affinché tali operazioni e missioni si svolgano nel rispetto della Costituzione e dei trattati internazionali, con particolare riguardo allo Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge n. 848 del 1957, l'articolo 2 della presente proposta di legge, nel definire la natura delle diverse operazioni e missioni, stabilisce le regole che la legge deve osservare ai fini della loro autorizzazione. Regole che garantiscono e danno dignità ai testi di rango primario prima richiamati.
      L'articolo 3 contiene, poi, un precetto normativo diretto a definire con precisione il quadro di riferimento all'interno del quale le nostre Forze armate e le nostre Forze di polizia ad ordinamento militare o civile sono chiamate a svolgere i loro compiti, nell'ambito delle operazioni e delle missioni autorizzate ai sensi dell'articolo 2. In particolare, nell'articolo 3 si sottolinea la necessità che il rispetto di tali vincoli, derivanti dal diritto internazionale generale e dalle convenzioni

 

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internazionali di cui l'Italia è parte, è dovuto anche nel caso, negli ultimi anni sempre più frequente, in cui le nostre Forze armate e le nostre Forze di polizia si trovino a svolgere il loro compito sotto il comando internazionale o di un altro Stato.
      L'articolo 4 istituisce un Comitato parlamentare di controllo, composto da sei senatori e da sei deputati nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità. La ratio di tale istituto è determinata dalla necessità di operare un monitoraggio continuo delle operazioni e delle missioni autorizzate. Al fine di permettere un corretto svolgimento del compito loro assegnato, il Governo deve fornire ai membri del Comitato elementi di conoscenza e di valutazione anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni e delle missioni autorizzate. I componenti del Comitato sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.
      L'articolo 5 definisce le disposizioni relative alle dotazioni finanziare necessarie al mantenimento delle operazioni e delle missioni autorizzate e alla frequenza del loro rinnovo.
      L'articolo 6, infine, reca la data di entrata in vigore della legge.
 

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